Tutto quel che c’è da sapere sulla cannabis legale in Italia e le ultime notizie sullo stato della legalizzazione di droghe leggere nel nostro Paese.
- Al di là di quanto sarà più o meno veloce il percorso che condurrà a una rivisitazione della legge sulla coltivazione e sul consumo di cannabis in Italia, e nonostante un atteggiamento mediatico spesso “denigratorio”, cui fa seguito qualche uscita poco felice da parte di alcuni schieramenti politici sulla marijuana in Italia, una cosa è però già certa: la vendita di cannabis light in Italia non solo è un business completamente legale, ma si dimostra un settore in piena fase di espansione. Secondo l’Associazione italiana cannabis light infatti, il giro di fatturato è già pari a circa 80 milioni di euro e sta cavalcando ritmi di sviluppo in doppia cifra particolarmente confortanti, che dovrebbero portare a una piena maturazione del comparto. Ricordiamo anche che comprare marijuana italiana light è un’operazione consentita solo a maggiorenni, e che tutti i prodotti che hanno questa denominazione sono caratterizzati da una percentuale molto bassa di THC, inferiore al limite di legge dello 0,6%.
- Produttori e negozianti che coltivano e commercializzano la canapa light erano finiti nella bufera politica per le parole di Matteo Salvini da ministro dell’Interno e hanno lavorato negli ultimi anni in un quadro normativo non chiaro che aveva finito per coinvolgere le sezioni unite della Cassazione che, lo scorso maggio, avevano spiegato che resta reato la vendita della cannabis, anche nella sua forma “light”, se “in concreto” ha un effetto drogante.“La coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di Thc, precisava la Cassazione, rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico sugli stupefacenti, con la sola “eccezione” riguardante la canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali”. Tutti problemi ora superati dall’emendamento emesso in Aprile 2020.
- La cannabis light sarà legale grazie a un emendamento alla legge di Bilancio. Finisce il braccio di ferro – che era arrivato fino alle sezioni unite della Cassazione – sulla canapa con un basso contenuto di Thc, il principio attivo che procura effetti psicotropi. Il testo inserito nel pacchetto di emendamenti approvati in commissione Bilancio recita: “L’uso della canapa composta dall’intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici”.
Commercializzazione della cannabis: le ultime sentenze
– In tema di sostanze stupefacenti, è lecita la commercializzazione di inflorescenze di “cannabis sativa L.” proveniente da coltivazioni consentite dalla l. 2 dicembre 2016, n. 242, a condizione che i prodotti commercializzati presentino un principio attivo di THC non superiore allo 0.5%.
In motivazione, la Corte ha precisato che la legge n. 242 del 2016 si limita a disciplinare la coltivazione della canapa, senza menzionare la successiva commercializzazione dei prodotti ottenuti da tale attività, in quanto trova applicazione il principio generale che consente la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità.
Cassazione penale sez. VI, 29/11/2018, n.4920 –
– La legge 2 dicembre 2016, n. 242, stabilendo la liceità, a determinate condizioni, della coltivazione della cannabis sativa L., ha reso lecita anche la commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish), in quanto la cannabis sativa con THC inferiore a 0,5% non rientra più nell’ambito di applicazione del testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Cassazione penale sez. VI, 29/11/2018, n.4920 –
– La commercializzazione al pubblico di cannabis stativa c.d. « light » e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio e resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi della direttiva n. 2002/53/CE e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa c.d. « light », quali foglie, inflorescenze, olio e resina, sono condotte che integrano un fatto di reato anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla legge, salvo solamente che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 19/08/2019, n.661 –
– Per le Sezioni Unite: non è reato coltivare in casa qualche piantina ad uso personale. La Cassazione con la SU n. 12348/2020 annulla la sentenza limitatamente al reato di coltivazione, ritenendo il ricorso parzialmente fondato, alla luce della soluzione fornita alla questione di diritto sollevata dalla terza Sezione della Corte.
“Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità del tipo botanico e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili nell’ambito della norma penale: le attività di coltivazioni di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.”
La Cassazione tiene pertanto a precisare che :
- sono lecite e non punibili per mancanza di tipicità, le coltivazioni domestiche minime effettuate con strumenti e modalità rudimentali, da cui si ricava una quantità minima di sostanza destinata ad un uso esclusivamente personale;
- è invece soggetta al regime sanzionatorio di tipo amministrativo previsto dall’art. 75 del d.P.R n. 309/1990 la detenzione di sostanza stupefacente destinata in via esclusiva al consumo personale anche se ottenuta con una coltivazione domestica lecita;
- alla coltivazione di piante penalmente illecita è possibile applicare l’art. 131 bis c.p., ed escludere quindi la punibilità per particolare tenuità del fatto;
- alla coltivazione di piante penalmente illecita si può infine applicare l’art. 73 comma 5 del d.P.R, il quale dispone che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, e’ di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.”. –
Per tale motivo, non costituisce reato l’attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica destinate ad uso personale. In questo modo viene superata l’equiparazione tra coltivazione in senso tecnico-agraria e domestica, effettuata in passato sempre dalla Cassazione con la sentenza n. 28605/2008, secondo la quale era da configurare come reato qualsiasi coltivazione non autorizzata di piante dalle quali si potessero estrarre sostanze stupefacenti, anche se desinate all’autoconsumo.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 12348/2020 –
Concludendo non è punibile chi coltiva cannabis in casa per uso personale qualora, l’esiguità del numero di piantine e prodotto e i mezzi usati, consentano di escludere lo spaccio. E’ quanto hanno deciso le Sezioni Unite Penali della Cassazione con la sentenza del 16 aprile 2020, n. 12348. Devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.