Come ottenere la Cannabis Terapeutica?

Come ottenere la Cannabis Terapeutica?

 

In Italia la Cannabis Medica è pienamente legale dal 2013; un piccolo riassunto di cosa è successo aiuterà a comprendere a fondo i temi trattati in questo articolo, e cioè:

  • processo di prescrizione farmaco e iter del paziente per accedere alla terapia
  • rimborsabilità e diversificazione Regionale
  • iter di approvvigionamento per pazienti, ospedali/ASL, farmacie e distributori autorizzati
  • costi

 

1. COME VIENE PRESCRITTA LA CANNABIS TERAPEUTICA?

Come tutti i farmaci, la Cannabis Terapeutica può essere prescritta da un qualsiasi Medico (Chirurgo o Veterinario) che, in scienza e coscienza, la ritenga il medicamento più adatto.

La Cannabis Medica è prescrivibile con spese a carico del paziente per qualsiasi patologia per la quale esista un minimo di letteratura scientifica accreditata.

In parziale deroga a questo discorso va detto che mentre la libertà per il Medico è totale (nel rispetto della normativa vigente Legge 94/98) quando il farmaco è a pagamento (ossia il paziente lo acquista pagandolo di tasca propria), quando il farmaco invece è a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR) (cioè gratuito per il paziente), esistono più vincoli per il Medico. Si parla, in questo caso, di appropriatezza prescrittiva.

In virtù di quanto scritto sopra nel voler spiegare qual è l’iter per un paziente per ottenere Cannabis Medica, è necessario distinguere tra quando la Cannabis è prescritta su ricettario privato a pagamento (la ricetta “bianca”) e Cannabis prescritta a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR).

In altre parole, l’accesso alla Cannabis Medica è:

  • molto semplice se prescritta a pagamento
  • da semplice a complesso se prescritta a carico del SSR (la difficoltà varia da Regione a Regione)

Per aiutarvi a navigare questa tematica potete approfondire in questo articolo: “Cannabis Medica e rimborsabilità Regione per Regione

In generale, la Legge che regola la prescrizione magistrale di Cannabis Medica è la Legge 94/98 conosciuta come “Legge Di Bella” (esatto, QUEL professore Di Bella) e dal DM 9/11/2015.

In breve, questa Legge prevede che sulla ricetta il Medico riporti, tra le altre cose, il tipo di Cannabis, il motivo per il quale il Medico richiede al Farmacista la preparazione e (per la salvaguardia della privacy) un codice alfanumerico (numeri e lettere) al posto del nome/cognome.

dati anonimi relativi a età, sesso, posologia in peso di Cannabis ed esigenza di trattamento sono inoltre richiesti per fini statistici, così come previsto dal Progetto pilota, compilando la scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati da inviare alla Regione territorialmente competente secondo le indicazioni che le stesse Regioni forniranno.

 

 

2. PROBLEMATICHE LEGATE AD OTTENERE CANNABIS MEDICA CON RICETTA BIANCA

Per prima cosa, un Medico NON è mai obbligato a prescrivere una terapia (sia essa a base di Cannabis, che qualsiasi altro farmaco), specie se in scienza e coscienza ritiene che non sia il farmaco necessario per il proprio paziente.

Nel momento presente esistono molti Medici che rifiutano anche solo di considerare la Cannabis come opzione terapeutica perché non la conoscono e non vogliono conoscerla oppure “perché è una droga d’abuso”.

Secondo problema: trovato il Medico che ha redatto la ricetta, rimane da trovare una farmacia che prepari Cannabis Terapeutica (circa 600 su 19.000 totali in Italia). Una volta trovata, occorre che tale farmacia sia fornita di una delle nove varietà legalmente prescrivibili: forse non tutti sanno che da due anni a questa parte si vive in uno stato di continua carenza di Cannabis legata ad altissima domanda (da parte di Medici e Pazienti) e poca offerta (legata ad insufficiente importazione da parte dell’Italia da Olanda o Canada).

Giova ricordare che nel 2017 il Ministero della Salute, attraverso l’Ufficio Centrale Stupefacenti, multò con diverse migliaia di € alcune farmacie che informavano i pazienti sulla disponibilità di Cannabis Medica (informando e rendendo noto dove reperirla), ritenendo che fossa “propaganda pubblicitaria indiretta”.

 

 

3. OTTENERE CANNABIS MEDICA A CARICO DEL SSR

La rimborsabilità dei medicinali a base di Cannabis non è prevista da tutte le Regioni, ma solo dalle Regioni che hanno legiferato in materia di erogazione di “farmaci cannabinoidi”.

Premesso che la maggior parte delle Regioni NON ha ancora concesso la prescrizione gratuita di Cannabis Medica, in alcune Regioni (es. Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Puglia) è possibile per il paziente ottenere Cannabis gratuita, ma (già detto, ribadiamolo) SOLO per alcune indicazioni terapeutiche, ossia solo per alcuni tipi di malattie.

In altre parole, non importa se si è esenti civili o invalidi, ma contano esclusivamente questi fattori:

  1. la Regione nella quale si risiede
  2. se in quella Regione la malattia di cui si è affetti viene riconosciuta per Cannabis fornita gratuitamente

Da ciò deriva che per la stessa identica malattia un paziente residente nella Regione X può ottenere Cannabis Medica gratuitamente, mentre nella Regione Y la deve comunque pagare.

A differenza di quando la Cannabis è acquistata a pagamento, non esiste un iter unico per la prescrizione, ma esso varia (come ripetuto) da Regione a Regione.

La Cannabis può essere rimborsata, ma nonostante il decreto DM 9/11/2015 precedentemente citato, le patologie per le quali è riconosciuta la rimborsabilità variano per ogni Regione, che legifera autonomamente su patologie, forme farmaceutiche e a volte modalità di prescrizione.

Infatti alcune Regioni per riconoscere la rimborsabilità prevedono obbligatoriamente un piano terapeutico (che può essere preso in carico e seguito dal medico di base), altre solo determinate varietà di Cannabis o tipi di preparazione.

Al fine di essere certi della possibile rimborsabilità conviene sempre fare rifermento all’ente territoriale competente in quanto la situazione risulta molto disomogenea, senza considerare il fatto che alcune Regioni non hanno deliberato, altre solamente deliberato e altre hanno già portato a termine tutto il processo attuativo.

 

 

4. APPROVVIGIONAMENTO DI CANNABIS MEDICA DA PARTE DELLE FARMACIE

Le Farmacie italiane che preparano Cannabis Medica (le stime sono di oltre 600 su 19.000 presenti) possono ottenere Cannabis da fornitori diversi a seconda della provenienza:

  • Cannabis Medica olandese: la Farmacia la ordina da uno dei cinque distributori di materie prime italiani autorizzati (ACEF, Fagron, Farmalabor, Fl-Group, Galeno)
  • Cannabis Medica italiana: la Farmacia la ordina dall’Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze
  • Cannabis Medica canadese: la Farmacia la ordina dall’Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze

Le modalità per la Farmacia di approvvigionarsi di Cannabis Medica sono le stesse di tutte le altre sostanze stupefacenti, ossia con Buono Acquisto in tre copie da inviare (PEC + firma digitale o originale cartaceo) alla ditta.

Nel Buono Acquisto la Farmacia indica in maniera inequivocabile la varietà di Cannabis che desidera e la quantità in grammi suddivisa per numero di flaconi: es. per ordinare 250 grammi di infiorescenze, la farmacia non indicherà un generico “250 g”, ma “25 flaconi da 10 g” oppure “1 confezione da 250 g” in base ai tagli disponibili.

All’arrivo in Farmacia la Cannabis Medica in infiorescenze viene caricata sul registro di entrata/uscita e scaricata man mano con le ricette mediche che il Farmacista preparerà di volta in volta.

 

5. COSTI DELLA CANNABIS MEDICA

Quando il paziente paga di tasca propria il farmaco la domanda che subito viene in mente è “Quanto costa?

Essendo la Cannabis Medica un farmaco galenico (ossia preparato di volta in volta dal Farmacista) e non essendo un farmaco industriale fatto e finito (come quelli che siamo abituati a comprare in Farmacia con un dosaggio fisso, un numero di dosi fisso, una quantità di sostanza fissa), è impossibile dare un prezzo unico del farmaco a base di Cannabis.

Per i farmaci galenici il Farmacista NON è assolutamente libero di decidere il prezzo, ma si rifà obbligatoriamente ad una Tariffa stabilita dal Ministero della Salute con la quale calcola i prezzi di tutti i farmaci galenici che prepara (sia a base di cannabinoidi che non, dagli sciroppi alle supposte, dalle cartine ai colliri).

L’unica certezza è che il Ministero della Salute obbliga a vendere la Cannabis a 9 € al grammo + IVA 10% (dei medicinali) indipendentemente dal costo richiesto al Farmacista, che varia solitamente dai 9 agli 11€ + IVA 22% (delle materie prime).

A questo prezzo vanno aggiunti i costi di preparazione e contenitori (che variano a seconda della forma farmaceutica preparata e della sua pericolosità), sempre stabiliti dalla Tariffa dei Medicinali. Unendo il tutto, è possibile dare alcuni esempi di costo per far capire orientativamente (salvo costo dei recipienti, eccipienti e numero di operazioni tecnologiche) il costo di una terapia:

  • 30 cartine da 100mg di infiorescenze di cannabis: 65€ circa
  • 30 cartine da 500mg di infiorescenze di cannabis: 190€ circa
  • 30 cartine da 1000mg di infiorescenze di cannabis: 330€ circa
  • 50 ml di olio di cannabis (5g/50ml): 90€ circa
  • 100ml di olio di cannabis (5g/50ml): 160€ circa

Trattandosi di farmaci la spesa è fiscalmente detraibile (come per i farmaci industriali) mediante “scontrino parlante” o fattura.

Inoltre, così come da decreto Decreto 9 novembre 2015, si aggiunge la necessità di titolazione dei preparati di olii ed estratti, che per legge devono essere analizzati.

Il decreto impone l’analisi, ma non il costo da attribuire al paziente e/o al farmacista, in quanto non presente all’interno dell’onorario professionale e non specificato in nessuna norma (ad eccezione della Lombardia, la quale ad oggi ha dato un tetto di spesa massima per la rimborsabilità delle analisi). Si assiste dunque ad una difformità di prezzo non indifferente che è attualmente oggetto di valutazione da parte degli enti preposti.

 


Per approfondire quanto riportato, suggeriamo di consultare la Gazzetta Ufficiale del Ministero della Salute: